Avvertenza:
    Il   testo  della  legge  costituzionale  e'  stato  approvato  a
maggioranza  assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica
in  seconda  votazione  nella seduta dell'8 marzo 2001 e dalla Camera
dei  deputati  a  maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda
votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001.
    Entro  tre  mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori,  o  cinque  consigli  regionali  possono  domandare  che si
proceda al referendum popolare.
    Il  presente  comunicato  e'  stato  redatto ai sensi dell'art. 3
della legge 25 maggio 1970, n. 352.


                               ART. 1.

   1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "ART.  114.  -  La  Repubblica  e'  costituita  dai  Comuni, dalle
Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
   I  Comuni,  le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono
enti  autonomi  con  propri  statuti,  poteri  e  funzioni  secondo i
principi fissati dalla Costituzione.
   Roma  e'  la  capitale  della  Repubblica.  La  legge  dello Stato
disciplina il suo ordinamento".